
1877 - Avviso del Magistrato Civico: "Si rammenta ai proprietari di negozi, botteghe ed officine l'obbligo di tenere costantemente, durante tutta la stagione calda, esposto il prescritto recipiente d'acqua monda, affinchè i cani vaganti possano dissetarsi. Ogni mancamento all'accennato obbligo sarà irremissibilmente punito con adeguata penale in base al § 127 lett. F dello statuto civico."
Nessun commento:
Posta un commento